- 1 Responsabilità dell’albergatore per il furto in albergo
- 2 A) RESPONDABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO MA NON CONSEGNATE ALL’ALBERGATORE
- 3 B) RESPONDABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE CONSEGNATE IN CUSTODIA ALL’ALBERGATORE STESSO
- 4 Cause di esonero da responsabilità
- 5 Cosa devi fare in caso di furto in albergo?
È una brutta cosa, ma, purtroppo, puoi capitare. Facciamo chiarezza sul furto in albergo e sulla responsabilità dell’albergatore con le nostre pillole legali.
Quante volte andando in albergo abbiamo detto o sentito dire “mi sento come a casa”! Perché ritroviamo quella sensazione di sicurezza che avvertiamo quando siamo tra le mura della nostra casa.
Ma anche nel posto più sicuro al mondo possono succedere però eventi spiacevoli come il furto e/o il danneggiamento di beni.
E se il furto, il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione di un proprio bene accade mentre stiamo soggiornando in albergo, l’albergatore è responsabile?
Proviamo a far chiarezza: analizziamo anche la responsabilità dell’albergo e quali sono le cause di esonero della sua responsabilità.
Responsabilità dell’albergatore per il furto in albergo
Per rispondere a questa domanda dobbiamo far riferimento al codice civile e precisamente agli articoli dal 1783 al 1786.
Innanzitutto la responsabilità dell’albergatore è diversamente graduata, a seconda che la cosa danneggiata, sottratta o distrutta sia solamente portata in albergo o concretamente consegnata in deposito allo stesso, all’interno dell’albergo.
Pertanto, è indispensabile distinguere prima di tutti i due casi, che poi esamineremo separatamente:
- le cose e gli oggetti sono stati portati in albergo dal cliente ma non consegnati all’albergo stesso
- le cose e gli oggetti sono stati consegnati in custodia all’albergatore
A) RESPONDABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO MA NON CONSEGNATE ALL’ALBERGATORE
In questi casi la responsabilità dell’albergatore è limitata al valore dell’oggetto deteriorato, sottratto o distrutto, sino all’equivalente massimo di 100 volte il prezzo dell’alloggio per giornata.
Ad esempio: il prezzo dell’alloggio è pari a 50 euro per giornata l’albergatore potrà rispondere fino al massimo di 5.000 euro.
Cosa si intende per cose portate in albergo?
Ai sensi dell’articolo 1783 c.c. s’intendono:
- le cose che durante il periodo di permanenza del cliente si trovano in albergo, ad esempio durante il trasporto dal luogo di arrivo all’albergo se il trasporto è organizzato dall’albergatore
- le cose di cui l’albergatore o un membro della sua famiglia o un ausiliario se ne assumono la custodia, sia fuori dell’albergo (durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio) sia nell’albergo o fuori dell’albergo (nel periodo di tempo ragionevole che precede o che segue la durata del contratto di alloggio)
ATTENZIONE: Quando il danno è dovuto a colpa dell’albergatore (o dei componenti la sua famiglia, dai suoi ausiliari o collaboratori) quest’ultimo risponderà ILLIMITATAMENTE.
B) RESPONDABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE CONSEGNATE IN CUSTODIA ALL’ALBERGATORE STESSO
Se le cose portate in albergo vengono CONSEGNATE in custodia all’albergatore, , in caso di distruzione, danneggiamento o sottrazione questo ne risponderà ILLIMITATAMENTE. Ciò significa che non c’è più il limite massimo di 100 volte il prezzo dell’alloggio per giornata.
Inoltre l’albergatore risponderà illimitatamente anche nel caso in cui si sia rifiutato di ricevere in custodia i seguenti oggetti: le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore (non solo gioielli ma oggetti di una certa consistenza economica). Per quest’ultimi oggetti l’albergatore ha l’obbligo di accettarli in custodia (ai sensi dell’articolo 1784 codice civile).
L’albergatore è sempre obbligato ad accettare i beni in custodia oppure ci sono casi in cui può rifiutarsi?
L’albergatore si può rifiutare in caso di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
Cause di esonero da responsabilità
L’albergatore è sempre responsabile per il deterioramento delle cose portate in albergo siano esse consegnate o meno allo stesso?
La risposta è no!
Infatti l’articolo 1785 codice civile prevede 3 ipotesi tassative nelle quali l’albergatore non è responsabile. In particolare l’albergatore non è responsabile se dimostra che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
- a colpa del cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita (deve comunque sussistere un nesso di causalità tra l’evento dannoso e la colpa del cliente)
- a forza maggiore, ad un fatto che non può fronteggiarsi neppure con la più accurata diligenza in considerazione della sua imprevedibilità. Deve trattarsi di un evento esterno (es: terremoto, alluvioni, rapina a mano armata ecc)
- alla natura della cosa cioè alle sue qualità estrinseche (si tratta di vizi ignoti all’albergatore e ricollegabili a situazioni del tutto estranee all’attività alberghiera)
Cosa devi fare in caso di furto in albergo?
Prima di tutto devi denunciare senza ritardo il danno subito, che sia distruzione, deterioramento o sottrazione. La denuncia è indispensabile per il sorgere della responsabilità dell’albergatore a meno che il danno dipenda da colpa dell’albergatore.
Inoltre devi provare l’esistenza dei beni. Nel caso in cui tu abbia consegnato i beni all’albergatore è più facile! Dovresti avere una ricevuta di consegna con una descrizione sommaria dei beni stessi.
Hanno valore i cartelli che avvertono la clientela dell’esonero di responsabilità dell’albergatore per eventuali furti?
No. Non sono validi. L’articolo 1786 stabilisce che: “Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore”.
Questo articolo ha uno scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza legale. Pertanto vi invitiamo a consultare il vostro avvocato di fiducia per la disciplina di casi concreti.