Quale tutele esistono in caso di volo cancellato? Ce lo dice il capitolo 9 della Carta dei Diritti del Passeggero.
Le normative da prendere a riferimento per quanto riguarda lo spinoso argomento degli scioperi del trasporto aereo sono la Legge 83/2000 relativa all’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e la relativa Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure stabilite dalla stessa Legge.
Secondo questi documenti è possibile innanzitutto individuare dei periodi dell’anno in cui non è possibile effettuare scioperi:
- dal 18 dicembre al 7 gennaio
- dal 24 aprile al 2 maggio
- dal 27 giugno al 4 luglio
- dal 27 luglio al 5 settembre
- dal 30 ottobre al 5 novembre
- dal giovedì precedente al giovedì successivo alla Pasqua
- da tre giorni prima a tre giorni dopo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali
- dal giorno prima al giorno dopo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate
In questi casi, quindi, devono essere garantiti collegamenti aerei previsti in partenza nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00; al di fuori di tali fasce garantite deve comunque essere assicurata l’effettuazione di un volo intercontinentale in partenza per continente, di un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito e di voli charter di collegamento con le isole.
In caso contrario, le compagnie sono tenute ad informare preventivamente i Tour Operator sulle modalità con cui verrà effettuato lo sciopero e sulle eventuali alternative possibili.
Se invece lo sciopero riguarda il personale ENAV, ogni compagnia aerea deve garantire l’arrivo a destinazione di tutti i voli già partiti, nonchè la partenza e l’arrivo di tutti i voli intercontinentali, compresi i transiti sugli scali nazionali; dev’essere inoltre effettuato almeno il 50% del voli programmati da ciascuna compagnia e un collegamento monogiornaliero da e per le isole, da ciascun aeroporto nazionale servito.
N.B. Le date di annuncio, cancellazione o differimento di uno sciopero vengono pubblicate sul sito della Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
![Voli cancellati](https://www.ilturistainformato.it/wp-content/uploads/2015/04/news_img1_62745_Sciopero.jpg)
Quali sono i diritti del passeggero in caso di sciopero?
Prima di tutto ti consiglio di dare un’occhiata a questo articolo, scritto da Eleonora ormai qualche anno fa ma sempre valido.
Per quanto concerne la compensazione pecuniaria, essa viene calcolata in base alla tratta aerea e alla distanza in km; se la riprotezione implica un ritardo rispetto al volo originariamente prenotato entro i limiti previsti in base alla fascia km, l’ammontare del risarcimento può essere tagliato del 50%.
Se però il passeggero era stato informato della cancellazione del volo con almeno due settimane di anticipo, o entro una settimana dalla partenza ma con la possibilità di cambiare volo con un ridotto ritardo rispetto al programma iniziale, non ha diritto al risarcimento.
Oltre alla compensazione, il passeggero riceve gratuitamente assistenza in aeroporto: pasti e bevande, sistemazione in hotel – con relativo trasporto da e per l’aeroporto – se necessaria, due chiamate telefoniche o altre comunicazioni.
Se la cancellazione del volo non è dipendente direttamente dalla compagnia aerea, bensì da circostanze d’emergenza come problemi di sicurezza o, per l’appunto, scioperi, non è dovuta compensazione.