Pacchetti turistici e responsabilità delle compagnie aeree per i bagagli ed in caso di incidente: vediamo insieme 2 nuovi capitoli della Carta dei Diritti del passeggero.
Pacchetti turistici
Il capitolo cinque della Carta dei Diritti del Passeggero si occupa brevemente dei pacchetti turistici.
In base alla normativa di riferimento è così definito l’insieme di almeno due elementi tra trasporto, alloggio ed altri servizi, con una durata superiore alle 24 ore.
Il consumatore deve ricevere un opuscolo informativo nel quale vi siano notizie precise e complete sull’itinerario prescelto ed i servizi relativi, che diventa vincolante per entrambe le parti e deve anche prevedere ogni genere di assistenza necessaria.
Quali sono i diritti del consumatore
- Se si è impossibilitati a partire si può cedere la propria prenotazione ad un’altra persona, comunicandolo al tour operator almeno 4 giorni prima della partenza.
- Se il pacchetto acquistato viene annullato per motivi che non dipendono da lui, può sceglierne un altro di pari o superiore livello senza dover aggiungere alcun supplemento; se la qualità è invece inferiore, ha diritto ad un rimborso della differenza.
- Usufruire del pacchetto senza variazioni di prezzo, a meno che non siano previste già nel contratto – in questo caso, comunque, non possono superare il 10% del prezzo iniziale e non può essere modificato meno di 20 giorni prima della partenza.
Limiti di responsabilità delle compagnie aeree
Questo paragrafo del sesto capitolo riguarda principalmente i bagagli registrati, ovvero quelli che vengono consegnati alla compagnia aerea per essere sistemati in stiva durante il volo, e che quindi vanno prima etichettati e registrati sul biglietto in modo tale da poterli poi ritirare all’arrivo.
Se una volta arrivati a destinazione vi trovate con la brutta sorpresa di un bagaglio danneggiato o addirittura smarrito, la prima cosa da fare è compilare i moduli PIR presso gli uffici del Lost and Found.
Se dopo 21 giorni dalla denuncia non hai ancora avuto notizie, devi inviare tutta la relativa documentazione [vedi immagine sotto] all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea.
![Documenti necessari in caso di smarrimento](https://www.ilturistainformato.it/wp-content/uploads/2015/02/documenti-smarrimento.png)
In caso di danneggiamento, invece, la documentazione va inviata all’ufficio responsabile se entro 7 giorni dalla compilazione del PIR non hai ricevuto risposte, con tutta la relativa documentazione.
![Documenti necessari in caso di danneggiamento](https://www.ilturistainformato.it/wp-content/uploads/2015/02/documenti-dann.png)
Risarcimenti
Se il tuo bagaglio viene danneggiato, smarrito o ti viene riconsegnato in ritardo , hai diritto ad un indennizzo fino a 1.164€ per quanto riguarda le compagnie aree europei o comunque aderenti al Convenzione di Montreal, o fino a 19€ al kg per i paesi aderenti alla Convenzione di Varsavia.
E in caso di incidente?
In questo malaugurato caso non esistono limiti per il risarcimento riconosciuto dalle compagnie aeree in caso di morte, ferite o lesioni del passeggero; se l’importo non supera i 116.411 € la compagnia deve pagare senza poter giustificare le proprie responsabilità, altrimenti può contestare la richiesta di risarcimento se vi sono delle prove valide della non-imputabilità del danno.
Se invece la responsabilità di quanto accaduto è attribuibile al passeggero stesso, il risarcimento non è riconosciuto o comunque lo è in misura molto minore.
In ogni caso, la richiesta di risarcimento dev’essere fatta entro due anni dalla data di arrivo del volo, prevista o effettiva.
Requisiti assicurativi delle compagnie aeree
L’Unione Europea prevede che le compagnie aeree siano assicurate, in modo da poter far fronte alle proprie responsabilità in caso di danni a cose e/o persone, compresi quelli legati a guerre, terrorismo, rivolte popolari, pirateria aerea ecc..
La copertura assicurativa minima prevista è di 291.027,50 € per ogni passeggero.
Questi requisiti sono rivolti a tutte le compagnie che volano all’interno del territorio europeo, che siano in partenza, in arrivo o solo di passaggio; le compagnie inadempienti possono essere sanzionate anche dall’Enac.